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Wwf Litorale pontino: il bagolaro di piazza Ennio Palmacci non c’è più

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Un bagolaro straordinario che ha visto generazioni di cittadini in attesa di partire con gli autobus verso i luoghi di lavoro o di studio è stato eliminato.

Sicuramente chi ha operato nella circostanza avrà seguito l’iter amministrativo previsto da apposita ordinanza sindacale.

E’ ancora vigente, infatti, l’ordinanza sindacale n.8202 del 10/12/1987 che tra l’altro impone il divieto

“ …di abbattere nel perimetro urbano e nei centri abitati dei borghi piante arboree di alto fusto o già ceduate  di qualsiasi specie; nelle zone agricole di abbattere piante arboree ornamentali, con esclusione di piante arboree da reddito, sia da frutto che da legno, comprese quelle costituenti bosco e fasce frangivento.

Il proprietario che ritenga necessario l’abbattimento di alberi pericolanti, vetusti od ammalati, deve farne preventiva richiesta a mezzo lettera raccomandata con R.R. al Comune.

Se entro il termine di 30 giorni il Comune non esprime il proprio parere o non effettua il sopralluogo alla presenza dell’interessato, questi può provvedere al taglio degli alberi.

Chiunque trasgredisce l’ordinanza è punito con una sanzione per un importo uguale a 5 volte il valore della pianta abbattuta ed in caso di alberi di particolare pregio paesaggistico, storico o culturale, fino a 10 volte il valore accertato dal Comune.

Tali indicazioni sono state riprese in tempi più recenti dal Regolamento edilizio comunale (deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 APRILE 2006, entrato in vigore il 01 GIUGNO 2006, modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 02 MARZO 2007, modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 02 OTTOBRE 2008) che all’articolo 181 stabilisce

Art. 181 – Taglio dei boschi e/o alberature

a) I tagli dei boschi devono essere autorizzati dai competenti organi regionali, e possono essere subordinati all’obbligo della piantumazione e all’osservanza di idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo.

b) I tagli di alberature in aree private devono essere autorizzati dall’Ufficio Comunale competente, nei Permessi di Costruire e/o demolizione.

c) Sono esclusi dall’osservanza della disciplina del comma precedente i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno, già regolamentate, nonché i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5 volte il valore stimato dell’albero abbattuto a 10 volte tale valore, con un minimo di € 500,00.

Chi ha eseguito l’abbattimento del bagolaro deve quindi aver protocollato una richiesta in Comune e subito dopo aver ricevuto l’eventuale nulla osta aver proceduto con la motosega.

A questo punto delle due l’una, o l’Ufficio competente ha la responsabilità di aver concesso con una certa leggerezza l’autorizzazione all’abbattimento del bagolaro o il privato ha proceduto in assenza di autorizzazione. In questo secondo caso dovrebbe versare nelle casse comunali una bella somma a risarcimento del danno ambientale subito dalla città, perché dato il valore dell’albero abbattuto l’importo della sanzione andrebbe moltiplicato per dieci.

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